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Sent. C. Cass. 18/10/1991, n. 11026

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1. Progetto edilizio - Onorario - Controversia sulla sua entità - Pronuncia della P.A. sulla realizzabilità dell'opera - Non occorre. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Studi preliminari ed attività fuori ufficio Compensabili a vocazione ex artt. 4 e 6 L. 1949 n. 143 - Spese comprese nei compensi a percentuale ex art. 13, 1° c., L. 1949 n. 143 - Distinzione
1. In caso di controversia circa il compenso spettante ad un professionista per la redazione di un progetto edilizio non è necessario che l'organo comunale, competente a rilasciare le prescritte autorizzazioni e concessioni, si sia preventivamente pronunciato sulla realizzabilità del progetto stesso, spettando all'autorità giudiziaria investita della controversia fra il professionista ed il cliente di stabilire se il progetto sia conforme alle norme edilizie e pertanto se l'opera intellettuale sia in concreto utilizzabile dal cliente. 2. Ai sensi degli artt. 4 e 6 L. 2 marzo 1949 n. 143, possono essere liquidati a vocazione i compensi . spettanti agli ingegneri ed agli architetti per prestazioni relative a studi preliminari, a viaggi per lavori da svolgere fuori ufficio, nonché le spese riguardanti tali viaggi e gli aiuti di collaboratori fuori ufficio; dette attività ed erogazioni debbono peraltro essere distinte dalle spese comprese nei compensi a percentuale previste nell'art. 13 1° c., di genere diverso, dirette a differenti fini; pertanto, legittimamente le spese di cui ai primi due dei menzionati articoli vengono rimborsate, indipendentemente dalla corresponsione degli onorari, a percentuale ed in aggiunta agli stessi con criteri previsti dall'art. 13 cit.

2. Sui compensi per ingegneri ed architetti ai sensi degli artt. 4, 6 e 13 della Tariffa (L. 1949 n. 143), ved. Cass. 22 giugno 1989 n. 2972R e Cass. 27 gennaio 1988 n. 730 R; ved. anche Cass. 7 maggio 1984 n. 2757[R=W7MA842757] e 3 febbraio 1969 n. 334.[R=W3F69334]
L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 4, 6, 13R

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