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Sent. C. Cass. pen. 19/03/1991, n. 9616

45459 45459
1. Prevenzione infortuni - Destinatari - Lavoratori subordinati o soggetti ad essi equiparati (quali soci di cooperative, lavoratori) 2. Prevenzione infortuni - Destinatari - Socio di fatto dell'impresa che presta attività per l'impresa stessa - Sua responsabilità imprenditoriale.
1. In materia di prevenzione infortuni, l'art. 1 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, espressamente richiamato dal capo I D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, allorquando parla di «lavoratori subordinati e ad essi equiparati» non intende individuare in costoro i beneficiari (tanto meno i soli beneficiari) della normativa antinfortunistica, ma ha la finalità di definire l'ambito di applicazione di detta normativa, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo poi, nel successivo art. 2 D.P.R. n. 547 del 1955 cit., escluderne talune in ragione del loro oggetto, perché disciplinate da appositi provvedimenti pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, ai sensi dell'art. 3, 2° c. D.P.R. n. 547 del 1955, quali i soci di società e di Enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli Enti stessi, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercisce, dirige o sovraintende all'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dai citati D.P.R. n. 547 del 1955 e n. 164 del 1956, obbligo che prescinde completamente dall'individuazione di coloro nei cui confronti si rivolge la tutela approntata del legislatore, con la conseguenza ulteriore che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, ai sensi dell'art. 43 Cod. pen. e, quindi, di circostanza aggravante ai sensi dell'art. 589, 2° c. e 590 3° c. Cod. pen., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione. 2. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il socio di fatto che presta la sua attività per conto della società è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza e di buona tecnica, sicché deve provvedere, a tutela dell'incolumità propria e degli altri lavoratori, anche eventualmente soci, della società, a che il lavoro si svolga con l'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza. (Fattispecie relativa ad un infortunio sul lavoro occorso al socio di fatto di un'impresa edile).

1. I D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e 7 gennaio 1956 n. 164
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547R, art. 1; D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164R

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