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Sent.C. Cass. 03/12/1994, n. 10393

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1. Professionisti - Prestazioni gratuite - Ammissibilità - Condizioni.
1. Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, come anche in considerazione di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretti vantaggio; al di fuori di questa ipotesi sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del patto con cui il compenso professionale di un ingegnere per un progetto di lottizzazione era stato subordinato all'approvazione del Comune).

1. Ved. Cass. 15 aprile 1970 n. 1060 [R=W15A701060] (Sui motivi che legittimano la prestazione gratuita da parte del professionista). 1a. Ved. nota 1a. a Cass. II 27 ottobre 1994 n. 8878.R
C.c. art. 2233 ; L. 2 marzo 1949 n. 143 R; L. 4 marzo 1958 n. 143 R L. 5 maggio 1976 n. 340 R

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