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Sent.C. Cass. 04/11/1994, n. 9132

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1. Ingegneri ed architetti - Pubblici dipendenti - Di enti pubblici - Controversie - Giurisdizione amministrativa - Presupposti - Prestazioni non rese per l'Amministrazione di appartenenza - Giurisdizione A.G.O. 2. Ingegneri e architetti - Pubblici dipendenti - Compenso - Riduzione ex art. 62 R.D. 1925 n. 2537 - Criterio generale - Prestazioni per Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza - Applicabilità.
1. Al fine della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di rapporto di pubblico impiego, a norma degli artt. 7 L. 6 dicembre 1974 n. 1034 e 29 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, è necessario che tale rapporto costituisca il titolo diretto ed immediato della pretesa dedotta in giudizio, nel senso che deve sussistere correlazione tra la prestazione lavorativa oggetto della controversia e le finalità istituzionali dell'Ente datore di lavoro; pertanto, la controversia attinente al compenso spettante ad un ingegnere dipendente della Regione Puglia, per prestazioni professionali a favore dell'Università di Bari (nella specie, per la valutazione delle domande presentate in occasione di gare di appalto per la realizzazione di opere universitarie), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di prestazioni non rese in favore dell'Amministrazione di appartenenza, né nell'esercizio tecnico-professionale delle mansioni d'ufficio del dipendente. 2. L'art. 62 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), relativo all'esercizio della libera professione da parte dei predetti professionisti impiegati di una Pubblica amministrazione dello Stato e degli altri Enti territoriali (valevole, quindi, anche per i dipendenti delle Regioni, a seguito dell'attuazione delle autonomie regionali, sopravvenuta all'indicata norma) - nel prevedere il diritto al compenso di tali attività sulla base delle tariffe professionali, con una riduzione da 1/3 alla metà (la cui applicazione, nell'ambito dei predetti limiti, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito) nel caso in cui le prestazioni siano rese ad Enti pubblici o ad Enti esercenti finalità di pubblico interesse - pone una regola di portata generale, applicabile non soltanto alle prestazioni richieste dall'Ente di appartenenza (nella specie, Regione), ma anche per quelle svolte in favore di Amministrazioni diverse da questa (quale, nell'ipotesi, l'Università degli studi).

1. Ved in particolare C. Conti 5 dicembre 1985 n. 1607,[R=WCO5D851607] C. Stato II, Parere 7 giugno 1989 n. 348[R=WCS7G89348] (Sulla applicabilità della norma anche ad ingegneri ed architetti dipendenti da Enti pubblici diversi dallo Stato), Cass. S.U. 8 agosto 1989 n. 3655 R, S.U. 15 febbraio 1994 n. 1469.[R=W15F941469] 1a. Ved. nota 1a. a C. Conti, Stato, 2 novembre 1994 n. 1200.[R=WCO2N941200]
C.c. art. 2222 ; T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 29; L. 6 dicembre 1974 n. 1034, art. 7[R=L103474,A=7] R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 62 R

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