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Sent.C. Cass. 22/12/1994, n. 11040

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazione - Concessione all'appaltatore dietro garanzia o cauzione - Importo - Riduzione - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Anticipazione - Revoca - Opposizione di appaltatore e fideiussore in compensazione di debiti dell'amministrazione committente - Inammissibilità.
1. Qualora un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico concedano all'appaltatore di opera pubblica un'anticipazione sul prezzo contrattuale, dietro garanzia o cauzione, secondo le disposizioni degli artt. 2 e 3 del D.M. 25 novembre 1972, la riduzione dell'importo della garanzia fideiussoria opera solo in dipendenza e in occasione degli acconti disposti in corso d'opera ai sensi dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, previo atto di assenso da parte dell'amministrazione garantita, in difetto del quale il fideiussore non può opporre che il debito garantito dell'appaltatore si è ridotto in ragione delle trattenute sugli acconti operate dalla medesima amministrazione. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, la specialità della disciplina in materia di anticipazioni sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici, dettata dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 e dal D.M. del tesoro 25 novembre 1972, in considerazione di preminenti esigenze di interesse pubblico, comporta che, in presenza di un provvedimento di revoca dell'anticipazione, né l'appaltatore né il suo fideiussore possono opporre in compensazione i debiti contratti dall'amministrazione committente nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, qualora questi non abbiano già dato luogo alla procedura di trattenuta sugli acconti e alla riduzione dell'importo della garanzia previo atto di assenso della medesima amministrazione, tale divieto di compensazione rientrando tra quelli stabiliti dalla legge a norma dell'art. 1246 n. 5 C.c.

2. Conf. Cass. 11 marzo 1991 n. 2546 R
R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R, D.M. 25 novembre 1972, artt. 2 e 3 Cod. civ. art. 1246; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, art. 3[R=DPR62772,A=3]; D.M. 25 novembre 1972

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