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Sent. C. Cass. 18/07/1994, n. 6712

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione di una terrazza a distanza legale - Consenso verbale del proprietario del fondo vicino - Idoneità - necessità della forma scritta ad substantiam - Prova testimoniale - Inammissibilità.
1. Il consenso espresso verbalmente del proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza legale è inidoneo alla costruzione di un vincolo di natura reale essendo prescritta per la costruzione delle servitù la forma scritta ad substantiam (art. 1350 n. 4 C.c.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto (artt. 2724, 2725 C.c.).

1. Ved. in particolare Cass. 15 dicembre 1984 n. 6575 [R=W15D846575] e 13 febbraio 1987 n. 1570[R=W13F871570]. 1a. Ved. nota 1a. a Cass 14 luglio 1994 n. 6582.R
C.c. artt. 905 e 906 , 1350 , 2724 , 2725 .

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