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Sent. C. Cass. pen. 26/05/1994, n. 7543

45251 45251
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Istanza di sanatoria - Sospensione procedimento penale - Condizioni.
1. La sospensione del processo penale per violazione edilizia, prevista dall'art. 22 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non è legata soltanto alla tempestiva presentazione della domanda di sanatoria nei termini indicati nel primo comma dell'art. 13 della L. cit., ma anche all'intervento di una pronuncia, almeno interlocutoria, da parte del Sindaco entro il termine di cui al successivo comma, mancando la quale l'istanza deve intendersi respinta.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. pen. III 25 maggio-2 luglio 1994 n. 7541.R
L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22 R

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