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Sent. C. Stato 27/06/1994, n. 716

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Scomputo costo opere di urbanizzazione eseguite dal costruttore - Necessità.
1. Il contributo di urbanizzazione si configura come "prestazione patrimoniale imposta" per cui viene determinato senza tener conto dell'utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione edilizia ovvero delle spese effettivamente necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla costruzione assentita; tuttavia, il medesimo contributo deve considerarsi come una prestazione "causale", non finalizzata esclusivamente a procurare all'Ente impositore un'entrata patrimoniale, per cui se il privato costruttore abbia eseguito direttamente opere di urbanizzazione o si sia obbligato a farle, nella zona oggetto dell'intervento edilizio autorizzato, anche se non abbia concordato le relative modalità e le garanzie con il Comune, ha diritto a che l'Amministrazione valuti l'effettiva entità e la concreta utilizzazione delle opere già realizzate o da realizzare, al fine di scomputare il costo della somma dovuta a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione.

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 9 aprile 1994 n. 265.R

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