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Sent.C. Cass. 29/04/1994, n. 4175

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso -Decreto di liquidazione - Reclamo ex art. 11, L. 1980 n. 319 - All'organo giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto - Provvedimento adottato dallo stesso Collegio - Irrilevanza - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
1. Nel sistema adottato dall'art.11 L. 8 luglio 1980 n. 319, la liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico o ad altri ausiliari del giudice, deve ritenersi suscettibile di reclamo al Tribunale od alla corte di appello cui appartiene il giudice o presso cui esercita le funzioni il Pubblico ministero, ovvero nel cui circondario ha sede il Pretore che ha emesso il relativo decreto, anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato pronunciato dallo stesso Collegio che ha conferito l'incarico, essendo il reclamo stesso non già un mezzo d'impugnazione da devolvere necessariamente ad un diverso e sovraordinato organo giudiziario, ma uno strumento di opposizione destinato a non fare acquisire al provvedimento medesimo la sua definitività e, quindi, idoneo a sottrarlo allo straordinario e residuale rimedio del ricorso per cassazione a norma dell'art.111 Cost.

1a. Ved. nota 1a. a Cass. 21 aprile 1994 n. 3812.R
Cost. art. 111 ; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11R

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