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Sent. C. Cass. pen. 05/11/1993, n. 1206

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1. Prevenzione infortuni - Nelle costruzioni - Sollevamento laterizi - Imballo originario - Non è sufficiente.
1. In base all'art. 58 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, il sollevamento dei laterizi deve avvenire esclusivamente a mezzo di "benne o cassoni metallici" con divieto di ogni altra "imbracatura" e tale operazione non è adeguatamente espletata tramite l'originario imballo in confezioni di plastica, che durante il sollevamento stesso può cedere e determinare seri pericoli per gli addetti o per coloro che comunque si trovino in posizione sottostante; la disposizione menzionata mira infatti ad evitare che il materiale, mal compattato, possa cadere durante l'innalzamento.

1a. Sulla prevenzione infortuni ved. anche nota 1a. a Cass. pen. 19 gennaio 1994 n. 437.
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, art. 58 R

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