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Sent.C. Cass. 04/11/1995, n. 11519

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1. Vendita - Terreni e fabbricati - Corrispettivo - Previsione di conguaglio nel caso di superficie minore - Accertamento della minore estensione - Diritto alla ripetizione di quanto pagato in più - Applicabilità dell'art. 2033 e non dell'art. 1537 Cod. civ.
1. Il compratore di un bene immobile che ha pagato il prezzo in base alla superficie che è stata indicata nel contratto, con l'espressa previsione di conguaglio nel caso in cui questa fosse risultata maggiore o minore, ha diritto, se l'estensione è risultata minore, di ripetere quanto pagato oltre il dovuto secondo le norme della condictio indebiti (art. 2033 Cod. civ.) e non per effetto della riduzione del prezzo prevista dall'art. 1537 Cod. civ., inapplicabile quando la diversa dimensione del bene sia stata oggetto di previsione contrattuale: infatti, la ridotta dimensione del bene fa venir meno la causa debendi del corrispettivo pagato per la parte mancante.

1. Ved. Cass. 14 giugno 1967 n. 1389 [R=W14G671389] (Sulla nozione di indebito oggettivo). 1a. Come nota 1a. a Cass. 27 ottobre 1995 n. 11196.R
Cod. civ. artt. 1537, 2033

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