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Sent. C. Cass. 09/12/1995, n. 12629

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1. Ingegneri ed architetti - Onorario - Omessa determinazione al conferimento dell'incarico - Controversia - Foro competente - Individuazione col domicilio del debitore.
1. Al fine della determinazione della competenza territoriale, nella causa promossa da un ingegnere per il pagamento del compenso professionale, che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico, il foro facoltativo del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione va individuato nel domicilio del debitore, trattandosi di obbligazione che, non essendo originariamente determinata nel titolo quanto alla misura ed alla scadenza, non costituisce un'obbligazione pecuniaria relativa ad un credito liquido ed esigibile, che deve essere, invece, adempiuta al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 terzo comma Cod. civ.

1. Ved. Cass. 17 novembre 1972 n. 3422 [R=W17N723422](In tema di luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria). 1a. Come nota 1a. a Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037.R
Cod. civ. artt. 1182, 3° c. e 2223

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