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Sent. C. Cass. 22/11/1995, n. 12095

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1. Professionisti - Onorario - Libera pattuizione col cliente - Modifica ex art. 2233, 2° c., Cod. civ. - Potere del giudice - Esclusione.
1. Nel caso in cui il compenso del professionista sia stato liberamente pattuito col cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo al fine di adeguarlo, ai sensi dell'art. 2233, 2° c. Cod. civ., all'importanza dell'opera prestata ed al decoro della professione.

1. Ved. Cass. 16 gennaio 1986 n. 224R (Sulla determinazione del compenso spettante al professionista). 1a. Come nota 1a. a Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037.R
Cod. civ. art. 2233, 2° c.

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