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Sent. C. Cass. 18/11/1995, n. 11974

44965 44965
1. Professionisti - Onorario - Controversia - Foro competente - Determinazione - Criterio.
1. Nel caso in cui l'obbligazione dedotta in giudizio sia il compenso dovuto a professionista (nella specie avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 Cod. proc. civ., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 Cod. civ., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

1. Conf. Cass. 5 gennaio 1994 n. 64.[R=W5GE9464] 1a. Come nota 1a. a Cass. 24 ottobre 1995 n. 11037.R
Cod. civ. art. 1326

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