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Sent.C. Cass. 27/12/1995, n. 13106

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Quelli costruttivi e pure quelli che limitano funzione economica e godimento dell'edificio.
1. Al fine della configurabilità della responsabilità dell'appaltatore a norma dell'art. 1669 Cod. civ., vanno ritenuti gravi difetti dell'edificio non soltanto quelli costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza e la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica od una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio stesso. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Corte suprema, aveva ritenuto la sussistenza del grave difetto costruttivo ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. con conseguente esclusione della applicabilità dell'art. 1667 nell'inadeguatezza recettiva delle fosse biologiche).

1. Conf. Cass. 30 gennaio 1995 n. 1081 R. 1a. Come nota 1a. a Cass. 28 ottobre 1995 n. 11272.R
Cod. civ. artt. 1667 e 1669

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