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Sent. C. Cass. 18/09/1995, n. 9829

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1. Professionisti - Onorario - Mancanza di tariffe professionali ed insufficiente prova del quantum - Determinazione equitativa - Ammissibilità.
1. In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 Cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e col risultato utile conseguito dal committente.

1. Ved. Cass. 27 gennaio 1984 n. 650, [R=W27GE84650] sui poteri del giudice riguardo alla determinazione dell'onorario. 1a. Come nota 1a. a Cass. 30 agosto 1995 n. 9155.R
Cod. civ. art. 1709, art. 2225

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