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Sent.C. Conti 01/08/1995, n. 107

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1. Progetto oo.pp. - Esecutivo - Rilevanza dell'approvazione. 2. Progetto oo.pp. - Di massima - Accordi con privati - Non costituiscono l'obbligazione. 3. Opere pubbliche - Concessione di sola costruzione - Osservanza della normativa comunitaria - Necessità. 4. Appalti oo.pp. - Varianti - Perizie suppletive - Carattere eccezionale.
1. L'approvazione del progetto esecutivo è un atto amministrativo di accertamento delle regolarità e della compiutezza del procedimento seguito, quale dichiarazione, per gli effetti normativamente previsti, della rispondenza della documentazione progettuale acquisita alla puntuale rappresentazione e descrizione dell'opus da realizzare; pertanto, solo dopo l'approvazione con provvedimento ministeriale, il progetto esecutivo assume rilevanza - nel profilo normativo ed in quello fattuale - in ordine all'attività sia interna e sia esterna della Pubblica amministrazione. 2. In tema di esecuzione di lavori pubblici l'impegno assunto dalla Pubblica amministrazione con un privato sulla base della sola progettazione di massima appare di per sé inidoneo a concretizzare la sussistenza di una valida, definitiva obbligazione contrattuale già costituita e giuridicamente perfezionata (soprattutto quando manchi di attualità e concretezza). 3. Qualsiasi tipo di concessione di opera pubblica (quando non comprenda anche l'esercizio della medesima) è soggetto alla normativa comunitaria, indipendentemente dal fatto che l'istituto concessorio determini un trasferimento di potestà in capo al concessionario sì da produrre il fenomeno della sostituzione di quest'ultimo nella posizione giuridica dell'Amministrazione concedente. 4. Le perizie suppletive, oltre a rappresentare un onere per la finanza pubblica, favoriscono una incompleta progettazione, sia nelle opere che negli atti che dovrebbero accompagnare il progetto di base (studio della natura dei terreni e piano degli espropri), perché è generale convinzione che tali deficienze potranno essere con facilità successivamente sanate attraverso le perizie stesse.

Ved. Cass. S.U. 25 marzo 1993 n. 3573[R=W25M933573]; C. Conti, Stato 2 agosto 1993 n. 124 R Cass. S.U. 10 dicembre 1993 n. 12161R Come nota 1a. a C. Conti 13 luglio 1995 n. 88.R

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