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Sent. C. Cass. 22/05/1995, n. 5613

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Muro di sostegno di un terrapieno - Natura di costruzione - Qualificabilità come muro di fabbrica ai fini delle distanze.
1. Il muro di sostegno di un terrapieno, in quanto costituente vera e propria costruzione, ai fini delle distanze legali, deve considerarsi come muro di fabbrica e non come muro di cinta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 878, 1° comma Cod. civ., è quello destinato alla prestazione e delimitazione del fondo, con altezza non superiore ai tre metri e con le due facce isolate.

1. Conf. Cass. 26 novembre 1987 n. 8787[R=W26N878787]. 1a. Come nota 1a. a Cass. 12 aprile 1995 n. 4195R.
Cod. civ. artt. 873 e 878, 1° comma

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