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Sent. C. Stato 01/02/1995, n. 162

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Presupposti - Zone con vincoli scaduti - Possibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Elementi caratterizzanti. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Presupposti - Piano di lottizzazione - Necessità o no - Parametri di riferimento. 4. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Presupposti - Piano di lottizzazione - Necessità o no - Verifica stato di urbanizzazione. 5. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Presupposti - Piano di lottizzazione - Necessità o no - Verifica stato di urbanizzazione - Valutazione opere programmate - Non occorre.
1. L'edificazione delle aree con vincoli decaduti - nelle ipotesi eccezionali in cui viene in concreto a configurarsi - non incorre nel divieto di lottizzazione per mancanza del piano regolatore generale, ma richiede soltanto, ove del caso, una convenzione pianificatoria che non assume il carattere di attuazione di specifiche previsioni dello strumento generale o di standard diversi da quelli dell'art. 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10, ma quelli di raccordo con le modificazioni (generali o attuative) circostanti. 2. Si ha lottizzazione allorché si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività (strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, scuole, ecc.), vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 3. I parametri indicativi (sintomatici) di riferimento per verificare se esista lottizzazione sono le caratteristiche dell'intervento edilizio e della relativa area (lotto), nonché lo stato di urbanizzazione della porzione territoriale entro la quale l'insediamento viene a gravitare, per cui, con riguardo al primo parametro, l'intervento quanto è più rilevante per le dimensioni degli edifici (o dell'edificio) progettati e quindi per il numero di abitanti o per le attività da insediare tanto più tendenzialmente richiede una preventiva pianificazione, mentre, quanto al secondo parametro, lo stato di urbanizzazione della porzione territoriale circostante al lotto (grado di razionale sviluppo, di completezza e di capacità ad assorbire i carichi urbanistici indotti dal nuovo intervento) è significativo ai fini della configurabilità della lottizzazione, avuto riguardo alla necessità o meno del raccordo pianificatorio. 4. In sede di verifica della necessità del piano di lottizzazione e della porzione territoriale in cui si colloca l'intervento occorre tener conto che le opere di urbanizzazione primaria (viabilità, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, reti di acqua, luce e gas, opere per la pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato), pur venendo in rilievo, ai fini del rilascio della concessione, in una funzione servente rispetto all'edificio da realizzare, nella prospettiva pianificatoria non si esauriscano in strutture interne al lotto o a servizio (solo) di esso, ma richiedono impianti, reti e servizi diffusi nel territorio, mentre le opere di urbanizzazione secondaria (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere) sono per loro natura strutture a servizio di una parte del territorio e quindi vanno distribuite in esso. 5. La verifica sullo stato di urbanizzazione ai fini della necessità del piano di lottizzazione per il rilascio della concessione edilizia va effettuata tenendo conto della situazione «esistente» e non delle opere solo programmate.

1. Ved. C. Stato Ap. 6 ottobre 1992 n.12 R e IV 9 novembre 1993 n. 980 R, V 6 aprile 1991 n. 446.[R=WCS6A91446] 1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 17 gennaio 1995 n. 16 [R=WCS17GE9516] e a C. Stato V 2 gennaio 1995 n. 19.R
L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4 R

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