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Sent. C. Cass. civ. 17/03/1995, n. 3108

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1. Professionisti - Ausiliari e sostituti - Loro collaborazione ex art. 2232 Cod. civ. - Legittimità - Limiti.

1. La collaborazione, di cui parla l'art. 2232 del Codice civile - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nell'esecuzione dell'incarico, «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare l'esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.

1. Ved. Cass. 26 agosto 1975 n. 3016 (Sui rapporti fra il professionista e il suo sostituto).

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