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Sent. C. Stato 03/02/1992, n. 140

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Vincolo idrogeologico - Apposizione col rilascio del nulla osta regionale - Ammissibilità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Vincolo idrogeologico - Nulla osta successivo alla concessione - Ammissibilità. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Area d'urgenza - Annullamento del decreto di occupazione - Dopo occupazione e costruzione avvenute irrilevanza sulla legittimità della concessione. 4. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Parcheggi (Riserva di) - Criterio di applicazione.
1. La Regione, in sede di rilascio del nulla osta a costruire in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ben può imporre prescrizioni e condizioni a tutela delle finalità del vincolo. 2. Gli interessi pubblici tutelati, rispettivamente, dalla legislazione in materia di boschi e di terreni montani e da quella urbanistica sono nettamente distinti ed autonomi, essendo diversi gli organi cui ne è affidata cura, diversi i poteri conferiti a tali organi per salvaguardarne l'integrità e distinti, infine, gli ambiti entro cui tali poteri si esplicano, le modalità di esercizio dei medesimi, gli effetti giuridici che ad essi le norme collegano; pertanto, il rilascio del nulla osta, previsto dall'art. 7 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, può avvenire anche successivamente al rilascio della concessione edilizia, non potendo spiegare alcuna influenza sulle determinazioni del Sindaco. 3. La cooperativa edilizia che ha avuto in assegnazione l'area per costruire, acquisita con occupazione d'urgenza, ha titolo al rilascio della concessione, sulla cui legittimità non incide l'annullamento del decreto di occupazione una volta che la costruzione sia stata realizzata e l'espropriazione avvenuta. 4. L'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, il quale impone una riserva di appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza di queste, stabilisce solo misure quantitative per la determinazione degli spazi da destinare a parcheggi, senza statuire alcuna formalità in ordine alla localizzazione delle aree da asservire a tale scopo, talché i parcheggi ben possono essere localizzati sia in luoghi internati dell'edificio, sia al suo piano terreno, sia in aree esterne, anche se non strettamente adiacenti.

4. Ved. C. Stato IV 14 dicembre 1976 n. 1499[R=WCS14D761499] e 8 marzo 1974 n. 220.[R=WCS8M74220] L'art. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765 ha aggiunto l'art. 41 sexies alla Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 per il quale gli appositi spazi per parcheggi di che trattasi devono essere riservati in misura ³ 1 m² per ogni 20 m³ di costruzione.
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, art. 7R L. 6 agosto 1967 n. 765 art. 18R

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