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Sent. C. Stato 28/01/1992, n. 82

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Prescrizioni e vincoli - Termine quinquennale - Senza distinzione tra vincoli sostanziali e strumentali (come la subordinazione dell'edificabilità al piano esecutivo) 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Prescrizioni e vincoli - Inutile decorso del termine ex art. 2 L. 1968 n. 1187 - Effetti.
1. L'art. 2, 1° c. L. 19 novembre 1968 n. 1187, che prevede la durata quinquennale dei vincoli che comportano l'inedificabilità dei suoli, si riferisce a tutti i vincoli di piano, senza possibilità di distinzione tra vincoli sostanziali e vincoli strumentali, tra i quali rientra la subordinazione dell'edificabilità di un'area alla formazione di un piano esecutivo. 2. L'inutile decorso del termine quinquennale contemplato dall'art. 2 L. 19 novembre 1968 n. 1187 ha come conseguenza che l'area interessata dall'atto impositivo non più efficace risulta sprovvista di una regolamentazione urbanistica, essendo stata abrogata la disciplina preesistente ed essendo divenuta inefficace quella sopravvenuta, per cui l'area va assoggettata alla disciplina di cui all'art. 4, u.c. L. 28 gennaio 1977 n. 10.

1. Ved. C. Stato IV 7 aprile 1989 n. 220.[R=WCS7A89220] L'art. 2, 1° c. della L. 19 novembre 1968 n. 1187 stabilisce che «Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione». 2. Ved. C. Stato IV 7 giugno 1988 n. 491[R=WCS7G88491], Ap. 19 marzo 1985 n. 7[R=WCS19M857], Ap. 2 aprile 1984 n. 7.[R=WCS2A847] Quindi nell'area risultante così sprovvista di una regolamentazione edilizia, la concessione edilizia può essere rilasciata con l'osservanza dei seguenti limiti (che sono quelli stabiliti dall'art. 4, u.c. della L. 28 gennaio 1977 n. 10) «a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile; b) nell'ambito dei centri abitati definitivi ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico; c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà».
L. 19 novembre 1968 n. 1187, art. 2[R=L118768,A=2]; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 4, u.c.R

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