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Sent. C. Stato 03/01/1992, n. 6

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento del Sindaco o della Regione - Differenza. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Impugnativa - Sospensione ex L. 1985 n. 47.
1. Il Potere di annullamento d'ufficio delle licenze (Oggi concessioni) di costruzione illegittime conferito al Sindaco dagli artt. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765 e 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10 diverge da quello conferito alla Regione dagli artt. 7 legge n. 765 cit. e 1 D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, in quanto il primo deve valutare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto invalido' alla stregua delle altre effettive possibilità di eliminare, in via alternativa, il vizio riscontrato (modifica degli strumenti urbanistici, invito a Presentare un Progetto di lottizzazione, offerta di integrazione delle opere di urbanizzazione, ecc.), mentre la seconda, titolare solo di poteri di vigilanza e di controllo ma priva della facoltà di sostituirsi all'Ente locale nell'adottare determinate scelte è tenuta a valutare l'interesse pubblico, con riferimento esclusivo all'interesse alla conservazione della situazione esistente. 2. La sospensione dei procedimenti giurisdizionali prevista dall'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche, riguarda esclusivamente i giudizi che hanno per oggetto provvedimenti sanzionatoti in materia di abusi edilizi (ordini di demolizione, sanzioni pecuniarie amministrative, ecc.), e non anche gli eventuali provvedimenti dai quali dipenda la liceità o abusività dell'opera (autorizzazioni e concessioni edilizie, annullamento delle medesime, ecc.).

1. Ved. C. Stato Ap. 20 maggio 1980 n. 18.[R=WCS20MA8018] L'art. 10 della L. 6 agosto 1967 n. 765 ha sostituito l'art. 31 della Legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 sulla «Licenza di costruzione (che poi la L. 28 gennaio 1977 n. 10 ha sostituito con la «Concessione edilizia»: vedine artt. 1, 3, 4). Per l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, di acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici) v 2. Ved. C. Stato V 20 novembre 1987 n. 714.[R=WCS20N87714] Per l'art. 44 della L. 28 febbraio 1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive)
(L. 6 agosto 1967 n. 765, artt. 7 e 10R; D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, art. 1 R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 1R L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 44R

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