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Sent.C. Cass. 18/03/1992, n. 3342

44558 44558
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Criterio - Riferimento all'utilità della consulenza - Esclusione.
1. Nel procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico a norma dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, il giudice deve accertare se l'opera svolta dal consulente tecnico sia rispondente ai quesiti postigli ed in ogni caso valutare, ai soli fini della liquidazione, sotto il profilo qualitativo, la difficoltà dell'indagine, la completezza ed il pregio della prestazione fornita, mentre deve essere esclusa ogni valutazione dell'utilità della consulenza tecnica, il cui apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del merito, ove soltanto può valutarsi l'influenza e l'utilità della consulenza eseguita.


(L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11)R

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