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Sent.C. Cass. 14/02/1992, n. 1811

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1. Professionisti - Ordini professionali - Rappresentano categorie professionali - Associazioni sindacali - Diversa capacità rappresentativa - Conseguenze - Rappresentanti di categoria partecipanti ex legge ad Enti o Commissioni - Nomina da parte dell'Ordine - Necessità. 2. Professionisti - Procedimento e provvedimento disciplinare - Designazione degli iscritti all'albo chiamati a partecipare ad organi o collegi della P.A. - Potere del Consiglio dell'Ordine - Contestazione dell'iscritto - Illecito disciplinare - Configurabilità.
1. Il potere rappresentativo della categoria professionale spetta esclusivamente al relativo Ordine o Collegio all'uopo istituito in forma di Ente pubblico, al quale il professionista deve obbligatoriamente appartenere, mentre i sindacati della medesima categoria hanno capacità rappresentativa di quella sola parte dei professionisti che abbiano ad essi volontariamente aderito con riguardo alla tutela e cura degli interessi economici ad essi più specifici, come quelli dell'assistenza e previdenza nonché quelli che trovano attuazione attraverso gli accordi collettivi; ne consegue che ove una norma di legge imponga la partecipazione ad Enti o commissioni di un rappresentante di categoria professionale, la relativa nomina, in difetto di diversa previsione, deve provenire dal competente Ordine. 2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento del professionista che contesti il potere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza di designare gli iscritti all'albo professionale che siano chiamati a partecipare all'attività di organi o collegi della Pubblica amministrazione (nella specie, ad una Commissione edilizia comunale) rivendicando alla propria organizzazione sindacale il medesimo potere.

1. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono da considerarsi enti di diritto pubblico ed i Consigli nazionali costituiscono pubblica amministrazione. Sia gli Ordini ed i Collegi che i Consigli nazionali sono enti pubblici non economici (Ved T.A.R. Lazio I 18 marzo 1989 n. 283).
Cost. artt. 21, 39; D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 369; L. Reg. Trentino-Alto Adige 16 dicembre 1955 n. 28, artt. 1 e 3; D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 2 e 3[R=DPR63672,A=2]; L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48R

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