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Sent. C. Cass. pen. 19/03/1992, n. 489

44487 44487
1 Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Reato - Ordine di demolizione - Attuazione - Spetta alla Pubblica Amministrazione.
1. La Pubblica amministrazione è l'autorità competente in via esclusiva a dare attuazione all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito dal giudice, ai sensi dell'art. 7 u.c. L. 28 febbraio 1985 n. 47, con la sentenza di condanna; infatti, il suddetto ordine ha natura di sanzione amministrativa ed inoltre non ha carattere automatico rispetto alla sentenza di condanna, ma solo eventuale, dovendo essere adottato dal giudice in via suppletiva, a seguito di un accertamento ricognitivo diretto a verificare che la demolizione non sia stata altrimenti eseguita e ciò è confermato dalla considerazione che l'ordine dato con la sentenza passata in giudicato deve essere revocato dallo stesso giudice, quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla Pubblica amministrazione, perché la revoca in tanto è possibile in quanto l'ordine stesso venga inquadrato non fra i capi della condanna in senso stretto, ma fra le sanzioni di carattere amministrativo.


L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 7, u.c. R

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