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Sent.C. Cass. 15/06/1992, n. 7300

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1. Geometra - Dipendente dello Stato o di Ente pubblico non economico - Iscrizione nell'albo professionale - Divieto, ex art. 7, 1° e. R.D. 1929 n. 274 - Dipendente di Ente pubblico economico - Insussistenza del divieto - Incompatibilità con l'ordinamento dell'Ente - Rilevanza solo per sanzioni disciplinari. 2. Geometra - Cancellazione dell'albo - Notifica del provvedimento - Modalità (M.d.r.).
1. Il divieto, ai sensi dell'art. 7 1° c. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), di iscrizione all'albo professionale, nell'ipotesi in cui l'ordinamento dell'Ente datore di lavoro non permetta l'esercizio della libera professione, concerne solo i geometri impiegati dello stato e degli altri Enti pubblici non economici, nei quali si identificano le «altre pubbliche amministrazioni» menzionate, insieme con lo Stato, da tale disposizione,- pertanto, i dipendenti degli Enti pubblici economici, attesa l'inapplicabilità nei loro confronti del divieto predetto, possono essere iscritti all'albo professionale dei geometri, non avendo a tal fine alcuna rilevanza l'incompatibilità sancita nell'ordinamento particolare dell'Ente datore di lavoro (per l'I.N.A. art. 5 R.D. 20 maggio 1926 n. 933), la quale esplica effetti nell'ambito del rapporto d'impiego, con la conseguenza, in caso di violazione del relativo precetto, dell'eventuale applicabilità di misure disciplinari. 2. La notifica delle decisioni del Consiglio del Collegio provinciale dei geometri in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo deve essere effettuata agli interessati, come prescrive l'art. 15, 1° comma del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 mediante raccomandata postale e non con atto dell'ufficiale giudiziario, modalità questa prescritta solo per le decisioni applicative delle sanzioni disciplinari indicate nel 3' comma del precedente art. 11 (censura, sospensione e cancellazione, da non confondersi con quella disposta per motivi non disciplinari). (M.d.r.)

1. Sulla differenziazione degli enti pubblici economici rispetto agli altri enti pubblici, ved. Cass. S. U. 12 marzo 1980 n. 1645.[R=W12M801645] Sui geometri dipendenti ved. precedenti Cass. S. U. 15 giugno 1992 n. 7299 R e S. U. 19 maggio 1992 n. 5992 R(geometra insegnante di istituto statale); ved. pure S. U. 13 febbraio 1992 n. 1723R (geometra dipendente dell'E.N.E.A., ente pubblico non economico), S. U. 13 febbraio 1992 n. 1722 (geometra dipendente U.S.L.), S. U. 8 gennaio 1992 n. 116 R(geometra insegnante di istituto statale):
R.D. 20 maggio 1926 n. 933, art. 5[R=RD93326]; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 11, 3° c. e 15, 1° c. R

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