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Sent.C. Stato 08/06/1992, n. 588

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1. Opere pubbliche - Concessione - Varianti in corso d'esecuzione - Autorizzazione del committente - Necessità. 2. Opere pubbliche - Concessione - Varianti in corso d'esecuzione - Corrispettivo.
1. Il generale principio desumibile dall'art. 342 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, secondo cui in materia di esecuzione di opere pubbliche ogni variazione rispetto all'originario progetto deve essere preventivamente autorizzato dal committente, trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi dell'affidamento in concessione della esecuzione dei lavori, e segnatamente nell'ambito dei rapporti tra concedente e concessionario. 2. L'Amministrazione committente, una volta riconosciuta l'indispensabilità dei lavori di variante per la realizzazione dell'opera pubblica, deve procedere alla corresponsione della minor somma tra il valore dei lavori eseguiti e la diminuzione patrimoniale subita dalla concessionaria, non potendo comunque limitarsi a operare una immotivata decurtazione in misura forfettizzata della somma da corrispondere alla concessionaria, assumendo a base della detrazione un elemento (utile dell'imprenditore) non riferibile al rapporto tra concedente e concessionaria.

1. e 2. La C. Conti, Stato 12 ottobre 1989 n. 2161R, ha osservato che l'art. 343 L. 1865 n. 2248, All. F non precisa i limiti entro cui le variazioni sono ammissibili, che scarsamente indicativi sono pure i riferimenti contenuti nel Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e che insufficiente è anche l'art. 13 del Capitolato generale oo.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, il quale pone il limite che non sia mutata «essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto». Peraltro - continua la cit. C. Conti - pur in presenza di una normativa così vaga la giurisprudenza ha dissentito dall'orientamento, spesso seguito dalla prassi amministrativa, tendente ad avallare qualsiasi variazione giustificata da rapporti di complementarità o di semplice connessione finalistica con l'opera principale. Infatti - come rileva anche il C. Stato IV 8 novembre 1988 n. 833 - l'orientamento contrastato permetterebbe «un comportamento elusivo dell'evidenza pubblica, consentendo all'Amministrazione di svolgere una procedura concorsuale per determinati lavori riferibili a un dato bene per potere poi affidare nuovi e più rilevanti lavori alla stessa impresa risultata aggiudicataria in precedenza ma con riferimento a una diversa offerta». In altri termini, non è solo dalla normativa specifica che debbono ricavarsi i limiti alle variazioni apportabili mediante semplici atti aggiuntivi, ma anche e soprattutto dai principi che governano il sistema dei pubblici appalti , tra i quali quelli, fondamentali, della concorsualità delle procedure di aggiudicazione e par conduco dei concorrenti.
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 342 e 3431R

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