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Sent. C. Cass. pen. 23/06/1992, n. 1108

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1. Edilizi a ed urbanistica - Attività edilizia - Pertinenza - Nozione - (Fattispecie di tettoia di 480 m²).
1. Sulla base dell'art. 7 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 84, costituisce Pertinenza, esclusa dal regime concessorio, l'opera che sia posta al servizio di edifici già esistenti mediante un nesso funzionale e strumentale, cioè un nesso oggettivo che non consenta, per natura e struttura, altro che la destinazione della cosa ad uso pertinenziale in modo durevole; tale caratteristica deve individuarsi nella struttura dell'opera, la quale non sia logicamente ed economicamente utilizzabile in altro modo. (Nella fattispecie la Corte suprema ha escluso che avesse qualifica pertinenziale, ritenendola soggetta all'obbligo della concessione edilizia, una tettoia, della superficie coperta di 480 mq, con pavimentazione, poggiante su muri e pilastri in ferro ancorati alla base, alti mt 4 circa, in quanto essa, per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali, doveva considerarsi inidonea a soddisfare finalità estrinseche alle esigenze di una più comoda e razionale fruizione abitativa dell'immobile esistente, mentre poteva assolvere ad una fruizione autonoma ed avere una utilizzazione propria).

1. Dall'art. 7 della L. 1992 n, 94 si ricava che la concessione edilizia prevista dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10 non occorre ed è sostituita da una autorizzazione gratuita del Sindaco ad eseguire i lavori nei seguenti casi: 1) interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall'art. 31 b) della L. 5 agosto 1978 n. 457); 2) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti; 3) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; 4) demolizioni, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere. Nel caso 1) - ma a condizione che gli interventi non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore ai sensi dell'art. 48, 2° c L. 1978 n. 457 - l'istanza per l'autorizzazione anzidetta si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni; ed il richiedente può allora dare corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco dal loro inizio. Nei casi 2), 3), 4) il termine suddetto si riduce a 60 giorni, ai sensi dell'art. 7, 3° c., L. 1992 n. 94. In tutti e 4 i casi, le istanze per l'autorizzazione dovranno osservare le disposizioni dell'art. 8, 2°, 3° e 4° c., L. 1982 n. 94. Infine non occorre né concessione edilizia né autorizzazione del Sindaco per le opere temporanee eseguite per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, art. 7; L. 25 marzo 1982 n. 94, art. 7 R

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