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Sent. C. Cass. pen. 21/09/1992, n. 10635

44315 44315
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Permanenza - Limiti temporali - Completa realizzazione dell'opera - Necessità - Art. 31 2° c. L. 1985 n. 47 - Riferimento al rustico - Irrilevanza.
1. Il reato di costruzione abusiva permane finché dura la condotta diretta al completamento dell'opera, per la realizzazione delle sue identità e idoneità funzionali, a nulla rilevando che l'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 2° c., ai soli fini delle disposizioni di cui al medesimo art. 31 1° c. legge n. 47, prenda in considerazione il più limitato concetto di costruzione al rustico.


L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31 R

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