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Sent. CGAR. Sicilia 01/06/1993, n. 226

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Preesistente fabbricato abusivo - Limiti inderogabili fra pareti finestrate - Vincolatività

1. L'imposizione di limiti inderogabili di distanza tra pareti finestrate, previsti dagli strumenti urbanistici, risponde a finalità pubblicistiche di razionale assetto, di decoro e di igiene del territorio, che non vengono meno per la circostanza che un fabbricato possa essere realizzato abusivamente; pertanto, l'obbligo di rispettare i suddetti limiti di distanza sussiste anche quando esiste un precedente fabbricato abusivo.

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