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Sent. C. Stato 14/04/1993, n. 480

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Zone con vincolo idrogeologico - Permane possibilità edificatoria
1. La sussistenza di un vincolo idrogeologico costituito dalla impiantazione di alberi non comporta un'assoluta impossibilità edificatoria, essendo consentito ai proprietari dei terreni vincolati di chiedere, a seconda dei casi, la rimozione del vincolo (art. 12 del R.D. 1923 n. 3267) o l'autorizzazione al taglio di alcuni alberi, nella misura necessaria a permettere l'edificazione (art. 7 R.D. 1923 n. 3267 cit.).

1. Ved. C. Stato V 13 aprile 1989 n. 204[R=WCS13A89204] (Per quanto riguarda il vincolo di destinazione a verde agricolo, a parte l'insussistenza di un criterio di assoluta inedificabilità, non necessariamente il richiedente deve rivestire la qualità di imprenditore agricolo, essendo invece da verificare la obiettività ed effettiva concessione funzionale dell'opera da realizzare con il fondo agricolo).
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267R (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

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Interventi edilizi in aree soggette a vincolo idrogeologico

Individuazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico; Interventi soggetti a c.d. nullaosta idrogeologico; Procedura per il c.d. nullaosta idrogeologico; Abusi idrogeologici - Sanzioni; Ordine di riduzione in pristino - Autorizzazione idrogeologica in sanatoria; Pianificazione di bacino - Interventi in aree a rischio idrogeologico.
A cura di:
  • Studio Groenlandia