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Sent.C. Conti 15/06/1993, n. 98

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1. Opere pubbliche - Norme comunitarie - Rilevanza nell'ordinamento interno - Sindacato sulle norme interne contrastanti - Spetta alla Corte costituzionale. 2. Opere pubbliche - Sentenza e decisione della Corte di giustizia C.E. - Efficacia interna - Immediatezza. 3. Opere pubbliche - Competenza - Opere inerenti alla viabilità - Attribuzione A.N.A.S. - Interventi Ministro protezione civile - Eccezionalità - Condizioni. 4. Appalti oo.pp. - Trattativa privata - Ammissibilità - Presupposti - Mera eccezionale urgenza - Insufficienza ex se.
1. L'ordinamento comunitario è idoneo ad attrarre direttamente, nella normativa da esso posta, questioni rientranti nelle materie dei trattati comunitari (quali appunto la disciplina relativa alla costruzione di opere pubbliche, o comunque alla esecuzione dei lavori pubblici), sicché discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della stessa normativa in esso prodotta, col solo limite della tutela dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, e conseguente sindacabilità - in detto profilo - della legislazione che contrasta con tali principi e diritti, da parte del Giudice delle leggi. 2. Sono immediatamente applicabili le statuizioni delle sentenze interpretativi della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E (ratificato e reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957 n. 1203). 3. In via di principio, qualsiasi evenienza che attenga specificamente alla viabilità evenienza causativa di interruzione, di danno o comunque di pericolo, per fatto naturale od imputabile ad attività dell'uomo (siano strade, autostrade, viadotti o gallerie) - è di competenza dell'A.N.A.S. secondo la legislazione che vi presiede (L. 7 febbraio 1961 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni); pertanto, nella riferita competenza dell'Azienda va ricondotta l'emergenza del traffico (per inadeguatezza delle strutture della viabilità) atteso che alla medesima spetta la «tutela del traffico e della segnaletica» dovendo «adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade» (ai sensi dell'art. 2 lett. f) legge n. 59 del 1961 cit.), con conseguente esclusione della competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile salvo nel caso di eventi imprevedibili di tale gravità da coinvolgere l'area del bacino di traffico, con incidenza sulle varie infrastrutture ricomprese nel medesimo bacino (strade, autostrade, ferrovie, edifici, ecc.) rendendosi così necessario - per il coordinamento della protezione civile - il provvedere d'urgenza nel salvaguardare le fondamentali ed improcrastinabili esigenze delle popolazioni su cui si è abbattuto l'evento calamitoso. 4. La condizione della sola eccezionale urgenza (anche a livello di emergenza) - non correlata all'altra della imprevedibilità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici - non dà legittimo ingresso alla disposizione dell'art. 5, lett. d) L. 8 agosto 1977 n. 584 (che consente il ricorso al procedimento della trattativa privata «previo espletamento di informale gara esplorativa») né, peraltro, all'art. 9, 2° c., lett. c) D.P.R. 19 dicembre 1991 n. 406 di attuazione della nuova direttiva 89/440/CEE, del 18 luglio 1989 (in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici).

1. Ved. C. Cost. 8 giugno 1984 n. 170.[R=WCC8G84170] 2. Ved. C. Conti, Stato 15 gennaio 1991 n. 6.R
[L. 14 ottobre 1957 n. 1203; L. 7 febbraio 1961 n. 59 R; Dir. 71/305/CEE 26 luglio 1971; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 5, lett. d) [R=L58477,A=5] L. 8 dicembre 1979 n. 996[R=L99679]; D.P.R. 10 maggio 1982 n. 487; L. 23 dicembre 1982 n. 938 [R=L93882]; L. 23 agosto 1988 n. 400R; Dir. 89/440/CEE 18 luglio 1989; Dir. 89/665/CEE 21 dicembre 1989; L. 7 agosto 1990 n. 241 R D.P.R. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 9, 2° c., lett. c); L. 19 febbraio 1992 n. 142, artt. 12 e 13 [R=L14292,A=12]; L. 24 febbraio 1992 n. 225 R

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