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Sent.C. Cass. 02/06/1993, n. 6171

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1. Appalto o vendita - Criterio distintivo. 2. Appalto - Contratto - Obblighi dell'appaltatore - Esecuzione ed impostazione dei lavori con la dovuta perizia - Direttive del committente - Accettazione - Dovere - Limite.
1. Il criterio distintivo da adottare, ai fini della differenziazione tra i contratti di appalto e vendita, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi anche quella di dare, caratterizzante la vendita, come nell'ipotesi in cui i materiali siano forniti dallo stesso appaltatore, deve avere riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, da considerarsi, però, non in senso oggettivo, ma con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine di accertare, nei singoli casi, se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del negozio (appalto) oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del negozio medesimo (vendita). 2. Nel contratto di appalto non solo l'esecuzione dei lavori deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'impostazione dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle sue direttiva generali, deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da non renderla superflua; l'appaltatore, quindi, fuori dal caso eccezionale in cui agisca come nudus minister del committente, non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva di costui, col rischio di rendere tutta l'opera non solo inutile ma anche dannosa, ma ha il dovere di prospettargli eventuali obiezioni tecniche che in ipotesi si frappongano all'esecuzione di un dato lavoro.

1. Conf. Cass. 28 febbraio 1987 n. 2161, R 23 luglio 1983 n. 5075[R=W23L835075], 21 novembre 1979 n. 6067, [R=W21N796067] 20 gennaio 1977 n. 290.[R=W20GE77290] 2. Conf. Cass. 7 maggio 1976 n. 1606 [R=W7MA761606] e ved. Cass. 6 febbraio 1970 n. 2666.[R=W6F702666]
C.c. artt. 1470 , 1655

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