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Sent. C. Stato 16/09/1993, n. 895

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Competenza e forma - Parere Commissione edilizia - Comunicazione - Dopo L. 1977 n. 10 - Provvedimento implicito - Inconfigurabilità
1. La mera comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale non può avere, dopo l'entrata in vigore della L. 28 gennaio 1977, n. 10, il valore di un atto conclusivo di assentimento della concessione richiesta, né formalmente né sostanzialmente, atteso che un siffatto atto manca dei requisiti propri della concessione edilizia e, come tale, concretizza unicamente un mero atto informativo di una fase dell'iter procedimentale, non ancora concluso.

1. Ved. C. Stato V 8 settembre 1992 n. 775R che richiama un orientamento in senso diverso maturato nella vigenza delle precedenti disposizioni in materia. Per la comunicazione del parere negativo della Commissione edilizia, invece, si è affermata l'equiparazione al diniego della concessione, con la conseguenza della immediata impugnabilità della comunicazione stessa. (Ved. Tsa 22 ottobre 1992 n. 84).[R=WTSA22O9284]
L. 28 gennaio 1977 n. 10 R

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