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Sent. C. Stato 13/07/1993, n. 711

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Necessità di autorizzazione regionale ex art. 1 L. 1971 n. 291 - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Incidenza su preesistente piano di lottizzazione - Possibilità - Necessità di valutazione. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Variante - Incidenza su preesistente piano di lottizzazione - Possibilità - Scopi della motivazione.
1. Ai fini dell'assoggettamento alla preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 1 L. 1° giugno 1971 n. 291, perché la variante «parziale», ossia concernente una zona determinata e circoscritta, possa dirsi «incidente sui criteri informatori del piano regolatore generale», occorre ch'essa esprima scelte che si riflettono significativamente sull'impianto generale del piano stesso, facendo sentire i propri effetti anche fuori della zona considerata, come può avvenire nel caso, ad es., che venga introdotta o soppressa la previsione di un nuovo centro direzionale, di un importante polo industriale o commerciale, di un asse viario, o di altre grandi infrastrutture capaci d'influenzare le future direttrici di espansione. 2. Le aspettative dei privati fondate sopra una legittima e vigente convenzione di lottizzazione non sono tutelate in senso assoluto, vale a dire che non esiste una preclusione assoluta a nuovi interventi di pianificazione urbanistica che vanifichino in tutto o in parte quelle aspettative, atteso che lo ius variandi, relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale, include anche un ius poenitendi, relativo ai vincoli assunti dal Comune con la convenzione di lottizzazione, salva la necessità di motivazione, intesa anche come giusta considerazione di quelle legittime aspettative. 3. La motivazione delle varianti urbanistiche che incidono negativamente sulle aspettative derivanti da una lottizzazione convenzionata deve dimostrare non solo che la variante è oggettivamente giustificata, ma anche che l'autorità emanante è stata positivamente consapevole dell'esistenza di quelle aspettative legittime e si è data carico di compararle esplicitamente con l'interesse pubblico contrastante, nonché di valutare se ed in quale misura esse potessero venir fatte salve.

2. e 3. Ved. C. Stato IV 1° luglio 1992 n. 653R (Una puntuale motivazione è necessaria qualora la variante incida su una precedente fattispecie lottizzatoria perfezionata per effetto di sentenza dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-rifiuto in ordina alla sottoscrizione della convenzione, già autorizzata dal provvedimento presupposto). Ved. anche C. Stato V 8 settembre 1992 n. 776.R
L. 1° giugno 1971 n. 291, art. 1 R

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