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Sent. C. Cass. civ. 02/12/1993, n. 11947

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1. Professionisti - Albo - Iscrizione - Necessità - Prestazioni di soggetto non iscritto - Nullità assoluta - Diritto al compenso - Esclusione.

1. In forza del disposto dell'art. 2231 del Codice civile, l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione.

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