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Sent.C. Cass. 27/08/1996, n. 7862

43744 43744
1. Appalti oo.pp. - Danni a terzi - Responsabilità dell'appaltatore - Limiti.
1. Nell'appalto di opera pubblica, l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare - nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo - eventuali carenze od errori nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, anche se derivanti dall'imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguire il progetto medesimo quale nudus minister nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno.

1. Conf. Cass. 19 gennaio 1995 n. 616 R

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