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Deliberaz. G.R. Piemonte 22/12/2017, n. 40-6232

L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009.
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Testo del provvedimento

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea con la direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. direttiva DAFI-Directive alternative fuel initiative) hanno sancito per gli Stati membri un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La Direttiva identifica, attualmente, come principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL), definendoli combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del comparto dei trasporti.

La Direttiva ha stabilito i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNC e GNL) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

La Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che ha stabilito nello specifico all'articolo 18 delle misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Le suddette misure coinvolgono le Regioni aventi competenza esclusiva in materia di commercio. Invero al comma 1 del citato articolo 18 &egrav

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Allegato A - Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante "disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi


Efficacia della norma e ruolo delle Regioni

Le presenti linee guida sono finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.Lgs. 257/2016.

L'articolo 18 stabilisce (comma 1) obblighi immediati di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale.

L'efficacia degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è subordinata all'emanazione di singoli provvedimenti Regionali. In considerazione del termine previsto per la presentazione dei relativi progetti (31/12/2018 o 31/12/2020), le Regioni interessate adottano i loro provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. 257/2016.

Nelle more dell'adozione o in assenza di disposizioni regionali in materia si concorda per l'applicazione immediata del solo comma 7 dell'art. 18.

Le Regioni e le Province autonome potranno prevedere delle disposizioni volte a promuovere forme pattizie e di programmazione negoziata in modo da agevolare l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 257/2016.


Ristrutturazione Totale

Si concorda che per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo capoverso.


Aree svantaggiate

Comma 1

L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore, se previste nelle stesse.

Ribadendo la validità delle norme regionali già esistenti in materia di definizione delle aree svantaggiate, si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome prive della localizzazione delle aree svantaggiate di individuarle entro tre mesi dall'entrata in vigore del

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Allegato B - L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs. n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" - Provvedimenti attuativi


CAPO I - Definizioni

Art. 1 - Rete stradale.

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:

a) impianti generici;

b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.

2. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore o un misuratore;

c) una pistola o una valvola di intercettazione;

d) tubazioni che lo connettono.

3. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

4. Si intende per punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw.

5. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

6. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

7. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ufficio delle Dogane o dagli interessati per quanto riguarda il metano.


CAPO II - Provvedimenti riguardanti gli impianti

Art. 2 - Tipologie nuovi impianti

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 19 e prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.

2. Nelle zone omogenee regionali A, B e C nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio regionale è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service.

3. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate di cui all'art. 25.

4. È previsto l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nelle aree omogenee regionali A, B e C nel caso in cui contemporaneamente si verifichino le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste all'art. 11 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui alla Tabella III, Sezione D, allegato III del D.Lgs. 257/2016.

5. È consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

6. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

7. Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.

8. Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate all'art. 25, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 15. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.


Art. 3 - Ristrutturazione totale

1. Per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

3. A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo comma.


Art. 4 - Impianti stradali già esistenti

1. È previsto l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

2. È previsto l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

3. Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 1 e 2 è prevista la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti. In tal caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica almeno veloce un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità

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Allegato C - Elenco dei Comuni appartenenti ai bacini di utenza regionali

Parte di provvedimento in formato grafico

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