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Sent.C. Cass. 30/07/1996, n. 6908

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1. Appalti oo.pp. - Cassa per il Mezzogiorno - Capitolato generale del 1962 - Derogabilità - Limiti. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Rescissione - Dichiarazione formale della P.A. - Necessità - Notificazione - Non occorre.
1. In forza dell'art. 8 L. 10 agosto 1950 n. 646, gli appalti dalla Cassa per il Mezzogiorno o da Enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua dei contratti di appalto stipulati dallo Stato, sicché ad essi devono applicarsi le norme del capitolato generale per le opere pubbliche dello Stato di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, le quali hanno valore normativo e non contrattuale, con l'ulteriore conseguenza che, in siffatti contratti di appalto, eventuali deroghe pattizie alle norme dell'indicato capitolato possono produrre effetti soltanto riguardo alle norme dello stesso che abbiano carattere dispositivo (nella specie, quelle regolanti gli effetti del ritardo nella corresponsione degli acconti all'appaltatore) e non anche rispetto a quelle dotate di forza cogente. 2. Alla stregua del combinato disposto degli artt. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e 27, 28 e 29 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, per l'avviso del procedimento (e del conseguente provvedimento) di rescissione del contratto di appalto di opera pubblica, occorre una formale dichiarazione in tale senso effettuata dalla P.A.; tuttavia tale dichiarazione non deve essere necessariamente comunicata all'appaltatore nelle forme e con le modalità delle notificazioni degli atti giudiziari ed è sufficiente che essa sia portata a conoscenza dell'interessato con qualunque mezzo idoneo (nella specie, lettera raccomandata), in quanto l'art. 27 R.D. cit., non prevede alcuna specifica forma di comunicazione del provvedimento rescissorio e l'art. 23 dello stesso, concernente le contestazioni tra le parti, contiene indifferentemente i termini "comunicazione" e "notificazione", con chiara indicazione di equipollenza.

1. Ved. Cass. 22 luglio 1994 n. 6835R (Sugli appalti della Cassa per il Mezzogiorno) 2. Ved. Cass. 26 febbraio 1991 n. 2052R, sull'avviso del procedimento di rescissione del contratto d'appalto oo.pp.
L. 10 agosto 1950 n. 646, art. 8[R=L64650,A=8]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362] L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340R ; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 23, 27, 28 e 29 [R=RD25MA95,A=23]

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