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Sent. C. Stato 18/04/1996, n. 446

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio - Presupposti. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Annullamento d'ufficio - Necessità di motivazione. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento d'ufficio - Omesso invito ad emendare vizi della domanda - Illegittimità anche in caso di silenzio assenso.
1. In sede di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia rilasciata in violazione della normativa urbanistica, si dovrà tener conto delle situazioni di fatto che presentino caratteri di rilevanza, sicché l'esercizio dell'autotutela dovrà fondarsi su di un interesse pubblico specifico, che consisterà nell'effettiva utilità, per la collettività territoriale di riferimento, di perseguire l'assetto urbanistico ritenuto astrattamente ottimale nel momento di creazione della norma o prescrizione di piano; tale utilità dovrà essere verificata a fronte dell'assetto, pur divergente, creatosi a seguito dell'attività edificatoria assentita e dei costi e benefici, anche in termini di sacrifici da imporre al privato, che complessivamente derivano dal perseguire una restitutio in integrum rispetto ad una situazione materiale più o meno consolidata, correlata ad un affidamento nei confronti della Pubblica amministrazione. 2. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria presuppone una particolare attività valutativa da parte dell'Amministrazione, che si incentra nel positivo accertamento della conformità dell'opera eseguita alla disciplina urbanistica complessivamente vigente ed è idonea ad ingenerare e legittimare nell'interessato un affidamento qualificato circa l'insussistenza di violazioni urbanistico-edilizie; ne consegue che, in caso di annullamento d'ufficio del provvedimento de quo, nessuna differenza si pone, quanto all'onere della motivazione rispetto all'annullamento della concessione ordinaria. 3. E' illegittimo l'annullamento di un provvedimento concessorio, ancorché assentito con la procedura del silenzio-assenso, allorquando la P.A. non abbia invitato l'interessato, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma L. 25 marzo 1982 n. 94, ad emendare eventuali vizi della domanda.

1a., 2a. e 3a. Come nota 1a. a C. Stato IV 18 gennaio 1996 n. 53.R
L. 25 marzo 1982 n. 94, art. 8 u.c.R

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