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D. Min. Infrastrutture e Trasp. 21/12/2017

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose.
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Premessa


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;

Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione

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Art. 1. - Definizioni ed acronimi

1. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose p

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Art. 2. - Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG

1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall'

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Art. 3. - Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM)del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG

1. Gli organismi appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM

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Art. 4. - Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti

1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le Autorità competenti continuano ad effettuare, per gli

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Art. 5. - Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG

1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione non «UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del codice IMDG, è quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute nel capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione

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Art. 6. - Approvazione organismi ed esperti per attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE

1. Le Commissioni di cui all'art. 13, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attività loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE, dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di ispezione di «tipo A»);

2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare specifiche convenzioni con l'ente unico dell'accreditamento - Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente decreto.

3. Al fine di garantire la necessaria continuità dei procedimenti amministrativi le convenzioni di cui al

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Allegato 1

Per le attività di cui all'art. 6, comma 4, lettera «a» del decreto l'istanza dovrà essere inoltrata alla Commissione per le attività previste dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

Per le attività di cui all'art. 6, comma 4, lettere da «b» a «g» del decreto l'istanza dovrà essere inoltrata alla Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisi

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PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia