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Sent. C. Cass. 02/03/1996, n. 1644

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Impegno del Comune a mantenere edificabile una determinata zona - Successiva previsione di inedificabilità in sede di adozione di piano regolatore generale per inadempimento di obbligazione negativa.
1. Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell'obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sé inadempimento (art. 1222 Cod. civ.), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell'esercizio del diritto alla cui soddisfazione l'obbligazione negativa è destinata; pertanto, l'adozione, da parte di un Comune, di un piano regolatore generale, il quale definisca inedificabile un'area che il Comune medesimo si era impegnato a mantenere nella preesistente situazione di edificabilità, costituisce fatto che integra inadempimento dell'indicata obbligazione negativa dell'Ente locale (in quanto comportante l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 1 L. 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni); con l'ulteriore conseguenza che dalla data della delibera comunale di adozione del piano decorre la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno derivatogli dal descritto inadempimento.

1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29.R Codice civile Art. 1222. (Inadempimento di obbligazioni negative). - Le disposizioni sulle more non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento. Art. 2395. (Azione individuale del socio e del terzo). - Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
Cod. civ. artt. 1222 (in nota) e 2395 (in nota); L. 3 novembre 1952 n. 1902, art. 1R ; L. 21 dicembre 1955 n. 1357[R=L135755] ; L. 30 luglio 1959 n. 615[R=L61559]; L. 5 luglio 1966 n. 517 [R=L51766]

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