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Sent. C. Cass. 22/02/1996, n. 1352

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Accordo tra privati per il trasferimento di cubatura - Efficacia solo obbligatoria - Trasferimento tra le parti e nei confronti dei terzi - Occorre concessione.
1. L'accordo col quale una delle parti ceda parzialmente o per intero la facoltà di edificare dal proprio terreno a quello appartenente all'altra parte, compreso nella stessa zona urbanistica, per consentirle di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello a cui avrebbe avuto diritto (c.d. trasferimento di cubatura), ha efficacia solo obbligatoria tra i suoi sottoscrittori, mentre il trasferimento di cubatura fra le parti e nei confronti dei terzi è determinato esclusivamente dal provvedimento concessorio, discrezionale e non vincolato, che a seguito della rinuncia all'utilizzazione della volumetria manifestata al Comune dal cedente, aderendo al progetto edilizio presentato dal cessionario, può essere emanato in favore di quest'ultimo dall'Ente pubblico.

1. Ved. Cass. 14 dicembre 1988 n. 6807 [R=W14D886807] (Sul trasferimento di cubatura). 1a. Come nota 1a. a C. Stato V 18 gennaio 1996 n. 53.R
L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R

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