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Sent. C. Cass. 16/02/1996, n. 1196

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Art. 41 sexies L. 1942 n. 1150 - Norma imperativa ed inderogabile anche nei rapporti privatistici.
1. L'art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica), introdotto dall'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. legge ponte), il quale dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura una norma imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto fra il costruttore o proprietario di edificio e l'autorità competente in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni o ad esse abitualmente accedono.

1. Ved. Cass. 20 aprile 1995 n. 4465 R 1a. Come nota 1a. e 2a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29R.
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R

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