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Sent.C. Cass. 26/01/1996, n. 590

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1. Società di professionisti - Divieto ex art. 2 L. 1939 n. 1815 - Abrogazione - Limiti - Espletamento di pratica di condono edilizio - Contratto di affidamento ad Ente con propria personalità giuridica - Nullità.
1. Le disposizioni degli artt. 13 L. 2 maggio 1976 n. 183, 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1979 n. 92, 11 L. 12 febbraio 1981 n. 17, che consentono la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto attività di progettazione di impianti industriali esercitata in forma industriale mediante una complessa attività tecnica ed amministrativa, ovvero attività di studi e progettazione che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, hanno parzialmente abrogato solo il divieto contenuto nell'art. 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815 e non anche le disposizioni inderogabili in materia di professioni intellettuali che sanciscono la responsabilità personale dei professionisti per i singoli atti che la legge ed i regolamenti professionali riservano loro in via esclusiva e che essi debbano, quindi, compiere personalmente od anche a mezzo di ausiliari da loro diretti e che sono state, anzi, recentemente riaffermate nella legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 17 L. 11 febbraio 1994 n. 109) che esige che l'attività di progettazione ed i singoli progetti siano eseguiti (quando sono affidati ai privati) da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili; conseguentemente, è nullo per contrasto col predetto principio inderogabile, il contratto che affida ad un Ente con autonoma personalità giuridica e, perciò, distinto dai singoli professionisti che ne sono soci, l'espletamento, ai sensi della L. 28 febbraio 1985 n. 47, di una pratica di condono edilizio, rientrando, queste, nell'ambito delle attività professionali degli ingegneri.

1. Ved. Cass. 10 giugno 1994 n. 5648 R (Sul divieto di costituzione di società di capitali con oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette).
Cod. civ. artt. 1418 e 2232; L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 7R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 51 e 52R; L. 23 novembre 1939 n. 1815, artt. 1 e 2R; L. 2 maggio 1976 n. 183, art. 13; D.L. 30 gennaio 1979 n. 20, art. 1; L. 31 marzo 1979 n. 92[R=L9279]; L. 12 febbraio 1981 n. 17, art. 11[R=L1781,A=11]

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