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Sent. C. Stato 25/10/1997, n. 1189

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Occorre per realizzare o potenziare opere di urbanizzazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Occorre per le costruzioni in zone non del tutto urbanizzate.
1. Il piano di lottizzazione è obbligatorio quando diventano necessari la realizzazione e il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, spazi di sosta, scuole, rete idrica e fognatura, rete di distribuzione del gas, linee di energia elettrica, ecc.) nei limiti per sempre determinati dalla P.A. con valutazione discrezionale. 2. Alla lottizzazione di terreno a scopo edilizio di cui all'art. 28, 2° comma, L. 17 agosto 1942 n. 1150 occorre procedere sia in zone del tutto inedificate e sia in zone parzialmente urbanizzate per le quali si manifesti l'esigenza di un potenziamento delle opere di urbanizzazione e di una regolamentazione della integrazione con le costruzioni già realizzate.


[L. 17 agosto 1942 n. 1150 art. 28, 2° c.]R

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