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Sent. C. Cass. pen. 27/09/1997, n. 8723

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Prosecuzione di attività edilizia su area sequestrata - Configura violazione di sigilli.
1. La violazione di sigilli di cui all'art. 349 Cod. pen., si configura per qualsiasi attività elusiva del vincolo di immodificabilità svolta nell'area sottoposta a sequestro; pertanto, non è necessario far riferimento, ai fini della punibilità, alla prosecuzione dell'attività edilizia direttamente e materialmente sull'immobile in costruzione, sottoposto a sequestro, essendo, invece, necessario (e sufficiente) che sia svolta, nell'area sequestrata, una qualsiasi attività elusiva del vincolo, che sia, comunque, oggettivamente incompatibile con il vincolo stesso. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'attività illecita era consistita nell'apprestamento di una impalcatura all'interno del cantiere e nell'allestimento di «gabbie» da utilizzare nel costruendo solaio. La S.C. ha ritenuto che non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato il fatto che, secondo il ricorrente, tali gabbie non fossero state ancora installate sulle strutture del costruendo solaio).

1. Ai sensi dell'art. 752, 1° comma, Cod. proc. civ., all'apposizione dei sigilli procede il pretore.
Cod. pen. art. 349

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