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Sent. C. Stato 18/08/1997, n. 917

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Non lo è la ricostruzione di edificio già demolito.
1. La ricostruzione di un edificio demolito - per difetto di manutenzione o perché così deciso - non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia; ma se la demolizione di un fabbricato si verifica accidentalmente, per l'imprevedibile stato di fatiscenza di strutture preesistenti, mentre è in corso una sua ristrutturazione cioè lavori intesi a conservarlo, può essere rilasciata una seconda concessione di ristrutturazione al fine di ripristinare i preesistenti sagoma e volumi.

1. La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel considerare come ristrutturazione la demolizione e la successiva ricostruzione: ved. C. Stato V 14 aprile 1997 n. 348 R; V 24 marzo 1997 n. 291 R; V 15 gennaio 1997 n. 45R ; V 14 novembre 1996 n. 1359 R; 12 luglio 1996 n. 861 R; Csi 21 giugno 1996 n. 198 R; C. Stato V 11 novembre 1994 n. 1269 R (la quale ha precisato però che la demolizione e ricostruzione di strutture interne non rientra nella ristrutturazione); 6 dicembre 1993 n. 1259;R V 8 ottobre 1992 n. 962R ; V 3 febbraio 1992 n. 86R ; V 3 gennaio 1992 n. 4 R

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