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Sent.C. Stato 09/10/1997, n. 1459

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Dichiarazione dell'impresa - Esclusione - Per firma autenticata senza impronta di sigillo del notaio - Illegittimità.
1. E' illegittima l'esclusione da una gara d'appalto di un'impresa che aveva prodotto una dichiarazione, prevista dal bando o dalla lettera d'invito, in cui non era stato apposto il sigillo notarile dopo la firma del notaio che autenticava la firma dell'impresa; infatti secondo l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, L. 16 febbraio 1913 n. 89, l'atto del notaio è valido anche se manca l'impronta del sigillo.

1. Nella specie si trattava della dichiarazione relativa alla mancanza delle cause di esclusione previste dall'art. 13 L. 8 agosto 1977 n. 584 (Questa legge è stata abrogata dall'art. 36, 1° c. D.L.vo 1991 n. 406; alle disposizioni del suo art. 13 corrispondono quelle dell'art. 18 di quest'ultimo D.L.vo). «D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406 - Art. 18. 1. La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante: a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa in particolare del responsabile della condotta dei lavori; b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisati se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente al soggetto appaltante; c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto; d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni; e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera. 2. Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate. 3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati».
L. 16 febbraio 1913 n. 89R; L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 13[R=L58477,A=13] (Vi corrisponde l'art. 18 D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406]

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